I GALANTUOMINI

I GALANTUOMINI

UDITE UDITE!!!

Questi sono i maggiori GALANTUOMINI che ci rappresentano e che, insieme con tutti gli altri galantuomini del Parlamento italiano, avrebbero dovuto ridurre il numero dei parlamentari e delle macchine blu, avrebbero dovuto anche abolire le Province e tutti gli Enti inutili e parassitari della nostra nazione, INVECE:

“ Sull'...Espresso di qualche settimana fa c'era un articoletto che spiega che recentemente il Parlamento ha votato all'UNANIMITA' e senza astenuti (ma và?!) un aumento di stipendio per i parlamentari pari a circa € 1.135,00 al mese.
Inoltre la mozione e stata camuffata in modo tale da non risultare nei verbali ufficiali.
STIPENDIO Euro 19.150,00 AL MESE

STIPENDIO BASE circa Euro 9.980,00 al mese

PORTABORSE circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare)

RIMBORSO SPESE AFFITTO circa Euro 2.900,00 al mese

INDENNITA' DI CARICA (da Euro 335,00 circa a Euro 6.455,00)

TUTTI ESENTASSE

e in PIU’

TELEFONO CELLULARE gratis

TESSERA DEL CINEMA gratis

TESSERA TEATRO gratis

TESSERA AUTOBUS - METROPOLITANA gratis

FRANCOBOLLI gratis

VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis

CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis

PISCINE E PALESTRE gratis

FS gratis

AEREO DI STATO gratis

AMBASCIATE gratis

CLINICHE gratis

ASSICURAZIONE INFORTUNI gratis

ASSICURAZIONE MORTE gratis

AUTO BLU CON AUTISTA gratis


RISTORANTE gratis (nel 1999 hanno mangiato e bevuto gratis per Euro 1.472.000,00). Intascano uno stipendio e hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento mentre obbligano i cittadini a 35 anni di contributi (41 anni per il pubblico impiego !!!)

Circa Euro 103.000,00 li incassano con il rimborso spese elettorali (in violazione alla legge sul finanziamento ai partiti), più i privilegi per quelli che sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o della Camera.
(Es: la sig.ra Pivetti ha a disposizione e gratis un ufficio, una segretaria, l'auto blu ed una scorta sempre al suo servizio)

La classe politica ha causato al paese un danno di 1 MILIARDO e 255 MILIONI di EURO.

Queste informazioni possono essere lette solo attraverso Internet in quanto quasi tutti i massmedia rifiutano di portarle a conoscenza degli italiani...”

Mentre noi, Popolo Italiano, ci azzuffiamo come i capponi di Renzo, dividendoci in due agguerrite tifoserie rivali in sostegno dei GALANTUOMINI sopra mostrati, loro si apprestano a calarci nel pentolone d’acqua bollente!
CHE SUALLORE!!!

Laterza, come perla in uno scrigno


Laterza è situata nell’estremo lembo occidentale della provincia di Taranto. Il suo territorio s’insinua come un cuneo fra le province di Bari e Matera, confinando con Gioia del Colle, Santeramo in Colle, la stessa Matera e con Castellaneta e Ginosa.

L’agro di Laterza parte da un’altezza di circa 340 metri sul livello del mare -dalla diramazione appenninica del barese (detta Murgia) nei gradi 2, 32, 37 di longitudine orientale e 40, 23, 20 di latitudine boreale- e degrada con il suo profondo canyon (denominato Gravina) e con Ginosa verso il golfo jonico. L’estensione territoriale del Comune di Laterza copre un’area pari a 160 Kmq e la sua popolazione residente conta circa 15.070 anime. Nonostante sia ad una quota discretamente elevata, Laterza è adagiata in un luogo protetto da colline che ne limitano il suo orizzonte. Il viaggiatore, infatti, soltanto quando è giunto nelle prossimità dell’abitato, può scorgerla improvvisa e mirabile come perla in uno scrigno.

Le origini di Laterza si perdono nella notte dei tempi, a fornirne l’evidente prova vi sono i ritrovamenti emersi dai lavori di scavo effettuati nel 1965 in una necropoli risalente al 2000 a C. in località Candile.

Diverse sono le tesi in dibattito sull’origine del nome di Laterza, ma una sembra meglio accreditarsi: quella secondo cui il nome del Comune derivi dai Laertiadi (soldati di Laerte, re di Itaca e padre di Ulisse) che, nel 1150 a. C., a seguito della guerra di Troia, giunsero in questi luoghi fissandovi definitiva dimora e civilizzando i pochi aborigeni presenti. Ai greci seguirono i romani e un lungo avvicendarsi di dominazioni materane, borboniche, normanne e saracene; fino all’era feudale dei nobili di Spagna, D’Azzia, i cui segni indelebili del loro passaggio consistono principalmente nel Palazzo Marchesale, la Fontana medievale e la Cantina spagnola.

Fino dalle epoche più remote Laterza è stata un originale centro di attività ceramica, come testimoniano i numerosi reperti rinvenuti appartenenti all’età della Magna Grecia, a quella Romana e a quella Medievale. L’arte figulina laertina, definita maiolica artistica, ha conosciuto il suo massimo splendore tra il XVII e il XVIII secolo. Sono proprio di questo periodo le testimonianze storiche più vivide dei ceramisti laertini i cui manufatti sono esposti nei maggiori musei italiani ed esteri.

La storia documentata del Comune riporta che Laterza, sino dall’antichità, si è distinta per la pastorizia tanto che, nel medioevo, divenne punto di riferimento territoriale per la produzione laniera e la concia delle pelli. Sicché, di conseguenza, ebbe a svilupparsi un mestiere, quello del wuccjire (Macellaio). Una professione costituita essenzialmente da due attività: quella commerciale, rivolta alla vendita al dettaglio e quella artigianale dedita, appunto, all’arte dell’arrosto delle carni nei famosi fornelli in pietra, tutt’oggi in uso e largamente graditi da laertini e forestieri.

Uno dei prodotti tipici di punta della gastronomia laertina è senza dubbio il Pane di Laterza divenuto ormai famoso in tutta Italia per la sua bontà e squisitezza- cotto nei tradizionali forni a platea fissa, fatto di “chianche” (speciale pietra refrattaria), con legna di quercia, di ulivo o macchia mediterranea (lentisco e terebinto), tutte essenze particolarmente aromatiche.

domenica 22 marzo 2009

L’ULTIMA GUERRA SARA’ PER L’ACQUA

Oggi, 22 marzo 2009, è

la festa dell’acqua


Mi ero organizzata una domenica tranquilla, in casa: avrei ascoltato musica mentre preparavo il pranzo, poi avrei finito di leggere un buon libro… Insomma, un giorno festivo all’insegna del riposo e della “spensieratezza”, senza tv né giornali.

Intanto che il sugo cuoceva sul fornello, invadendo la casa di quel profumo tutto nostro, mediterraneo, ho pensato di dare un’occhiata alla mia posta elettronica. Non l’avessi mai fatto!

Leggete un po’ questa e-mail ricevuta da un’amica.


ACQUA IN BOCCA:

VI ABBIAMO VENDUTO L'ACQUA

di Rosaria Ruffini


"Mentre nel paese imperversano discussioni sull' eutanasia, grembiulino a scuola, guinzaglio al cane e sul flagello dei graffiti, il governo senza dire niente a nessuno ha dato il via alla privatizzazione dell'acqua pubblica. Il Parlamento ha votato l'articolo 23bis del decreto legge 112 del ministro Tremonti, che afferma che la gestione dei servizi idrici deve essere sottomessa alle regole dell'economia capitalistica. Così il governo Berlusconi ha sancito che in Italia l'acqua non sarà più un bene pubblico ma una merce, e quindi sarà gestita da multinazionali (le stesse che possiedono l'acqua minerale). Già a Latina la Veolia (multinazionale che gestisce l'acqua locale) ha deciso di aumentare le bollette del 300%. Ai consumatori che protestano, Veolia manda le sue squadre di vigilantes armati e carabinieri per staccare i contatori. La privatizzazione dell'acqua che sta avvenendo a livello mondiale provocherà, nei prossimi anni, milioni di morti per sete nei paesi più poveri. L'uomo è fatto per il 65% di acqua, ed è questo che il governo italiano sta mettendo in vendita. L'acqua che sgorga dalla terra non è una merce, è un diritto fondamentale umano e nessuno può appropriarsene per trarne illecito profitto. L'acqua è l'oro bianco per cui si combatteranno le prossime guerre. Guerre che saranno dirette dalle multinazionali alle quali oggi il governo, preoccupato per i grembiulini, sta vendendo il 65% del nostro corpo. Acqua in bocca. FATE GIRARE : METTETENE A CONOSCENZA PIU' GENTE CHE POTETE, anche se qualcuno ha già ricevuto questa mail non importa, essere consapevole di quel che accade nel nostro paese non è mai abbastanza".


Visto? Ora, non so a Voi che cosa suscita una notizia del genere, so soltanto che la mia domenica è rovinata irrimediabilmente!



Riavutami un tantino dallo choc, mi sono detta “E’ impossibile!"; e così sono andata a cercare l'articolo 23/bis del Decreto Legge 25/6/08 n. 112, convertito in Legge 26/8/2008 n. 113 citato nell'e-mail ricevuta.
Esiste davvero! E guardate un po’ cosa dice.


Art. 23-bis.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Quanti di Voi sapevano

di questa legge?


Ormai, quello che avrebbe dovuto essere un giorno sereno, è diventata una domenica nera. Tanto vale, mi sono detta, approfondire l’argomento e…

Vedete un po’ cosa ho trovato, cercando in Internet.


Acqua privatizzata

in gran segreto

Post n°618 pubblicato il 03 Ottobre 2008 da joiyce

Tag: Acqua, Governo, Italia, Partiti, pd, pdl


La notizia è passata quasi inosservata, ma dallo scorso 5 agosto l’Italia ha deciso che la sua acqua può essere privatizzata. La denuncia arriva da Padre Alex Zanotelli attraverso una lettera inviata a Beppe Grillo. Per l’esattezza il provvedimento è contenuto nell’articolo 23 bis del decreto legge numero 113, comma 1, firmato dal ministro G. Tremonti dove si dà il via alle privatizzazioni dei servizi offerti dai diversi enti. Ed ecco cosa recita il primo comma dell’art. 23 bis:

-Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche’ di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

L’approvazione è avvenuta con il consenso dell’opposizione e più precisamente del PD. Come scrive Zanotelli nella sua lettera:

Tutto questo con l’appoggio dell’opposizione, in particolare del PD, nella persona del suo corrispettivo ministro-ombra Lanzillotta (una decisione che mi indigna, ma non mi sorprende, vista la risposta dell’on.Veltroni alla lettera sull’acqua che gli avevo inviata durante le elezioni!). Così il governo Berlusconi, con l’assenso dell’opposizione, ha decretato che l’Italia è oggi tra i paesi per i quali l’acqua è una merce”.


Nb Fonte "grilli mantovani"